Planetwin365.news - Clamoroso Sassuolo! Sconfitta 0-3 a tavolino con il Pescara
Logo Planetwin

Search

Clamoroso Sassuolo! Sconfitta 0-3 a tavolino con il Pescara

  • Share this:

Copyright (c) 2021 FamVeld/Shutterstock

Dopo essersi imposto per 2 a 1 sul campo, il Sassuolo si è visto togliere i 3 punti, a causa di un giocatore schierato nei minuti finali, che non era però stato inserito nella lista giocatori disponibili inviata alla Lega.

 

Nella sfida di domenica contro il Pescara, valida come seconda giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo si era imposto per 2 a 1, con le reti di Defrel e Berardi. Al minuto 65, in concomitanza con la prima sostituzione comandata da Di Francesco, l’ingresso di Antonino Ragusa ha reso irregolare la sfida. Come riportato nel comunicato del Giudice Sportivo, il Sassuolo non ha trasmesso alla Lega Calcio entro le 12 di Sabato 27 agosto l’inserimento del nome di Ragusa tra i 25 giocatori schierabili per il campionato.

Antonino Ragusa è stato acquistato il 26 agosto dal Cesena a titolo definitivo, e con la norma in vigore, il Sassuolo avrebbe dovuto inviare alla Lega, tramite mail con Posta Certificata, entro le 12 del giorno prima della partita, l’integrazione di Ragusa alla lista dei giocatori disponibili.

La dirigenza del Sassuolo resta comunque sicura di aver rispettato tutte le scadenze, e presenterà ricorso.

Il comunicato del giudice sportivo:

Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.